LOCAZIONI AD USO DIVERSO: Interessi moratori

Stante la natura del contratto di locazione, in caso  di eventuali ritardi nel pagamento dei canoni di locazione,  il locatore può contrattualmente  convenire  che , in attuazione della Direttiva Europea n°  35 del 2000, gli vengano riconosciuti  gli interessi moratori ex dlgs  231/2002, maggiorati di 8 (otto)  punti percentuali rispetto al saggio legale d’interesse aggiornato ogni sei mesi dal Ministro dell’Economia e Finanze.

CONDOMINIIO: spettanza delle spese per innovazioni deliberate e non ancora eseguite

In caso di vendita di una unità immobiliare, le spese per interventi di manutenzione straordinaria od innovazioni deliberate dal condominio, ma non ancora eseguite al momento della vendita,, ove non sia stato diversamente convenuto tra comparatore e venditore, debbono restare a carico dell’alienante e ciò anche nel caso in cui i relativi costi risultino superiori a quelli preventivati.,

 

Cordiali saluti                                                                                          La Presidente

                                                                                                             (avv. Paola Tamanti)

                                                                                  

 

 

 

 

 

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