Concessioni di residenza in unità immobiliari locate: il ruolo dei Comuni

Dovrebbe ormai essere a tutti noto come in ogni contratto di locazione abitativa, sia che rientri nella disciplina della Legge n° 431/98 che in quella del Codice Civile, dovrebbe esserci un’apposita clausola che stabilisca la destinazione d’uso dell’immobile e chi viene autorizzato a risiedervi. Normalmente viene fatto riferimento “al conduttore ed ai componenti il relativo nucleo familiare” (desumibile dallo stato di famiglia). Di conseguenza, la concessione della residenza a persone che non rientrano nel suddetto stato di famiglia, potrà essere concessa dal Comune solo in presenza di espresso nulla osta del locatore.

Tale condizione non è purtroppo sempre rispettata ed in qualche caso il locatore ha dovuto inopinatamente apprendere che il Comune competente, senza richiedere alcun suo nulla-osta, e del tutto indipendentemente da ogni preventiva indagine sulla idoneità abitativa dell’immobile, aveva concesso la residenza a qualche diecina di richiedenti che nulla avevano a che fare con il nucleo familiare del conduttore. Nell’intento di evitare il ripetersi di tali incresciose situazioni abbiamo ritenuto opportuno inviare per posta certificata a tutti i Comuni della Provincia il seguente messaggio:

Con la presente ci permettiamo ricordare, qualora ce ne fosse bisogno, che sulla base di quanto disposto dall’art. 5, comma 1 del D.L. 28.03.2014 n° 46 (come convertito dalla Legge n° 80/2014) e dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno con Circolare n° 14 del 6.8.2014 della Direzione Centrale dei Servizi Demografici (Prot. 1778/2014), i Comuni devono fare apposita comunicazione ai proprietari ogni qualvolta un soggetto faccia richiesta di residenza nei loro immobili posti nel territorio comunale (es.: per nuova locazione, per ricongiungimento di familiari, cambio di abitazione etc..); ciò al fine di ottenere la non opposizione degli stessi proprietari degli immobili (attraverso poi la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo) e scongiurare eventuali abusi.

Si invitano pertanto i Sigg. Sindaci che non avessero ancora provveduto ad adeguarsi e ad adottare – per tutte le fattispecie in cui viene richiesta la residenza nel Comune – tale procedimento in quanto di fondamentale importanza per la tutela del diritto di proprietà. Confidando nel favorevole accoglimento della presente informativa, si ringrazia della cortese attenzione porgendo a tutti i destinatari distinti saluti”

Per Confedilizia Grosseto

La Presidente

(Avv. Paola Tamanti)

P.S. Approfittiamo ancora una volta per ricordare come fra i vantaggi derivanti dall’iscrizione alla Confedilizia c’è quello di potersi avvalere di tutta una seria di convenzioni con esercizi commerciali, strutture turistico-alberghiere, studi dentistici, studi radiologici, laboratori di analisi cliniche, negozi di ortopedia, compagnie di assicurazione, case editrici, ACI Automobile Club.

L’elenco completo di tali convenzioni è consultabile

nella pagina “news” del sito www.confediliziagrosseto.com

 

 

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