•  ASSEMBLEA CONDOMINIALE: convocazione: modalità e termini

In conformità a quanto previsto dall’art. 66 delle Disposizioni di Attuazione del c.c., gli avvisi di convocazione delle assemblee condominiali devono essere comunicati con preavviso di almeno cinque giorni (termine tassativo). Dato che l’avviso di convocazione ha natura di “atto ricettizio” ai sensi dell’art. 1135 Codice Civile, dovrà essere spedito entro il tempo necessario per farlo pervenire al destinatario entro e non oltre il termine sopraindicato, sussistendo peraltro la presunzione di conoscenza da parte sua per il solo fatto dell’arrivo dell’invito al suo indirizzo. Il computo dovrà essere fatto a ritroso, cioè partendo dal giorno stabilito per la riunione (da non conteggiare) e calcolando tutti i giorni (festivi e prefestivi) che lo precedono fino al quinto che, invece deve essere compreso nel conteggio. L’invito dovrà essere fatto a mezzo di posta Raccomandata, posta elettronica certificata, fax, consegna a mani, ma sempre in forma scritta. Nel caso in cui la convocazione riguardi sia la prima che la seconda convocazione, i cinque giorni di preavviso dovranno essere calcolati tenendo conto del giorno stabilito per la riunione in prima convocazione. Ai sensi dell’art. 1137 C.C, i vizi riguardanti gli avvisi di convocazione, comportano l’annullabilità delle deliberazioni eventualmente assunte. Ogni condomino assente, dissenziente o astenuto potrà adire all’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di 30 giorni decorrente, dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti, e dalla data di comunicazione della delibera per gli assenti. Il termine di preavviso non può essere derogato mediante regolamento.

                                                                    

  • LOCAZIONE: infiltrazioni d’acqua; azioni risarcitorie

Sussiste in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, gli arrechi danno nell’uso o nel godimento dell’immobile. Pertanto, qualora nell’immobile locato si verifichi un’infiltrazione d’acqua, il conduttore, ai sensi dell’art. 1585, comma 2, gode di una autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti del responsabile del danno.

 

 

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