A) FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO:

In ambito condominiale, il costruttore di un fabbricato, che successivamente venda le singole unità immobiliare, non né obbligato, per legge, a formare il regolamento di condominio. L’art. 1138 cod. civ. si limita infatti a stabilire che la formazione del regolamento condominiale è obbligatoria quando il numero dei condòmini sia superiore a dieci. Nulla prevede, invece, circa l’obbligo del venditore delle singole unità immobiliari, che sia anche costruttore dello stabile, di provvedere alla formazione di tale regolamento, la quale, pertanto, spetta ai condomini.

(Cassazione n° 2742 del 25.02.2012)

B) APPARTAMENTO LOCATO AMMOBILIATO: CHI PAGA LE RIPARAZIONI DEL FORNO ?

Occorre distinguere tra le spese da sostenere in conseguenza di deterioramenti dovuti all’uso e quelle cagionate dalla vetustà del forno. Le prime sono a carico dell’inquilino; le seconde (derivanti ad esempio dalla rottura di componenti essenziali dell’apparecchio) sono a carico del locatore.                                                                                                                                                                                                         Tale suddivisione può comunque essere oggetto di deroga mediante specifica clausola contrattuale tranne che nel caso dei contratti cosiddetti regolamentati per i quali devesi fare riferimento ai criteri contenuti nell’Allegato D al D.M. 16.02.2017 (Tabella oneri accessori – ripartizione fra locatore e conduttore).

In ogni caso è opportuno fare riferimento alla disposizione di cui all’art. 1588 Cod. Civ. che stabilisce: “Il conduttore risponde della perdita e deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. E’ pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesso, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa”

  CONFEDILIZIA ASSOCIAZIONE PROPRIETARI DI CASA GROSSETO | Sede Legale: V. Roma 36, 58100 Grosseto | P. Iva: 80056990536

PEC: confedilizia.grosseto@pec.it | Privacy Policy e Cookies