Riprendendo un servizio pubblicato recentemente su il quotidiano Italia Oggi, sempre attento sulle problematiche riguardanti anche il settore immobiliare, si ricorda che il 31 Marzo ultimo scorso è scaduto il termine per la sottoscrizione delle Polizze Catastrofali per le micro e piccole imprese proprietarie o detentrici a qualsiasi titolo di immobili strumentali.
I settori interessati: turismo, ristorazione, pesca, acquacoltura, bar, pizzerie, gelaterie e, in genere, tutti i pubblici esercizio, compresi gli alberghi, i bed and breakfast, affittacamere e case vacanze gestite in forma imprenditoriale.
Tali polizze dovranno coprire i rischi connessi a calamità naturali come terremoti,, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni riguardanti gli immobili ed i beni strumentali utilizzati nelle attività produttive.
Con tali disposizioni lo Stato si è proposto di trasferire i rischi catastrofali dal bilancio pubblico alle imprese private prevedendo che, in assenza di copertura, ai soggetti interessati sarà precluso l’accesso a contributi, sovvenzioni e pubbliche agevolazioni.
Nella stipula delle suddette Polizze sarà pertanto importante una corretta individuazione dei valori da assicurare per ogni singolo bene evitando importi sia sottostimati che sovrastimati, ricorrendo ad Imprese assicurative di propria fiducia.
CONDOMINIO: ACCESSO AI LIBRI CONTABILI
Ciascun condomino ha il diritto di conoscere la morosità degli altri. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n° 7823 del 31 Marzo 2026 ha dichiarato non ammissibile il richiamo alla tutela della privacy per negare al singolo condomino l’acceso alla documentazione contabile ed all’anagrafica condominiale.
I’Ordinanza riguarda il caso di una condomina che, soccombente in primo e secondo grado, aveva chiesto la restituzione di oneri condominiali indebitamente versati e la condanna del condominio a esibire la documentazione contabile e l’anagrafe condominiale che le erano state negate a tutela della privacy.
LOCAZIONE TURISTICHE E BREVI
Il proprietario di tre appartamenti destinati a locazioni brevi è costretto ad aprire la partita iva e quindi, agendo come imprenditore, non potrà optare per il regime della cedolare secca sugli affitti di cui all’Art. 3 del Dlgs n° 23/2011.
Si pone il problema se, destinando uno dei tre appartamenti ad una locazione turistica con durata superiore a 30 giorni, possa o meno, per questa, avvalersi del regime della cedolare secca.
La risposta è negativa dal momento che tutti i proventi dell’attività d’impresa generano redditi della stessa natura.
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