NELLA GIUNGLA DEGLI AFFITTI TURISTICI E BREVI
Obbligo della SCIA:
Nell’infausta giungla degli affitti turistici e brevi, secondo quanto emerso in un interessante servizio del quotidiano Italia Oggi, il Ministero del Turismo, rivedendo un proprio primo orientamento per cui sarebbero rientrate nell’obbligo di presentazione della SCIA tutte le locazioni (sia brevi che quelle turistiche superiori a 30 gg.) oltre la seconda.
Lo stesso Ministero, allineandosi al testo letterale dell’art. 13-ter, co. 8 del DL 145/2023, ha modificando la precedente interpretazione, precisando, che l’obbligo della SCIA, da presentare presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l’attività, riguarderebbe unicamente le “locazioni brevi” (dalla terza in poi) escludendo le locazioni “turistiche lunghe”, cioè quelle di durata superiore a 30 giorni, in quanto non disciplinate dall’art. 4 del D.L. 50/2017.
Locazione breve di porzioni di un appartamento:
A decorrere dall’anno 2026, il regime fiscale delle locazioni brevi è applicabile solo se la locazione riguarda non più di due appartamenti per periodo d’imposta. Superata tale soglia, l’attività si presume sia svolta in forma imprenditoriale.
Il limite di due affitti brevi si riferisce al numero delle unità immobiliari. Pertanto, se in un appartamento si stipulano tre diversi affitti brevi per tre diverse camere, si dovrà considerare un solo affitto breve.
Locazioni brevi stipulate non dal proprietario:
Nel caso in cui le locazioni brevi siano stipulate da un sublocatore o da un comodatario, tali contratti non hanno alcun rilievo, ai fini del limite massimo delle due unità abitative oltre il quale l’attività si deve considerare svolta in forma imprenditoriale, per quelle eventualmente rimaste nella disponibilità del proprietario.
Limitazioni per dipendenti pubblici e professionisti
Come ultimamente segnalato da Il Sole 24 Ore, “la Legge di Bilancio 2026, ritoccando le regole sulla tassazione degli affitti brevi, ha ulteriormente ridotto il loro ambito di possibile e/o conveniente applicazione.
Innanzitutto i dipendenti pubblici che, se assunti a tempo pieno, non potendo svolgere attività commerciali, debbono limitarsi a due locazioni brevi.
Se a tempo parziale (fino al 50%) possono svolgere attività con partita IVA, oltre l’orario di ufficio, a condizione che non risultino in contrasto con quella svolta come pubblico dipendente.
Anche in questo caso, non potendo risultare titolari di partita IVA, dovranno limitarsi a due locazioni brevi.
Analoga problematica riguarda anche tutte quelle categorie professionali (Avvocati, Commercialisti, alle quali, pur in possesso di partite Iva, la Legge inibisce l’esercizio di attività imprenditoriali.
Anche per tali categorie risulterà quindi vigente il limite massimo di due locazioni brevi.
Commenti recenti