- LOCAZIONE: Riparazioni degli infissi-ripartizione
La riparazione degli infissi esterni, delle persiane e delle porte di ingresso dell’immobile locato non rientra tra quelle di piccola manutenzione che l’art. 1609 del Codice Civile pone a carico del conduttore. Ciò poiché i danni riportati da tali componenti a meno che non risultino dipendenti da un loro uso anormale debbono presumersi dovuti a caso fortuito o a vetustà e, quindi riparati dal locatore che, a norma dell’art. 1575 c.c. ha l’obbligo di mantenere la cosa locata in stato di servire all’uso convenuto.
A questo riguardo si ritiene opportuno ricordare anche il contenuto dell’art. 1588 c.c. per cui il conduttore risponde verso il locatore del deterioramento della cosa locata qualora non dia la prova dell’esistenza di causa a lui non imputabile; principio derogabile nei casi in cui i fattori determinanti dei danni abbiano riguardato strutture o apparati dell’immobile sottratti alla disponibilità dello stesso conduttore e pertanto estranei alla sfera dei suoi poteri e doveri di vigilanza. (Cassaz. Civile sez. III, 25.7.2008 n°20434)
- CONDOMINIO: Polizza di tutela legale : ripartizione
Premesso che le polizze in questione sono una forma di assicurazione che copre le spese eventuali sostenute dall’assicurato quando deve difendere suoi diritti e interessi, nel caso di controversie penali e civili, sia in ambito stragiudiziale che in Tribunale, la relativa stipula può essere deliberata dall’assemblea ai sensi del 3° comma dell’Art. 1135 c.c. con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (Art. 1136, co. 2 C.C).
Le spese per la stipula delle suddette polizze, assolvendo il compito di tutela del condominio, debbono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai relativi millesimi. (Cassaz. 23254/2021 e 11349/2022)
Confedilizia
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