Come argomento principe del corrente mese di Gennaio, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione di tutti gli eventuali interessati sull’ormai annosa e controversa questione circa l’applicabilità o meno della cedolare secca ai contratti di locazione abitativa agevolata ex art. 2, co. 3 della L. n° 431/98 nei quali la parte conduttrice sia costituita da un ente o ditta che destini l’immobile ad abitazione di un proprio dipendente e dei suoi familiari.
In conformità del prevalente orientamento di altre Commissioni Tributarie Regionali, anche quella dell’Umbria, con sentenza n° 257 del 9.8.2022, ha ribadito che – come la Confedilizia ha sostenuto sin dal 2011 – la normativa sulla cedolare secca per gli affitti abitativi, contrariamento a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n° 26/E del 2011, non prevede alcun requisito soggettivo con riferimento alla parte conduttrice e che, pertanto, il regime opzionale può essere scelto dal locatore anche per i contratti agevolati nei quali un ente o od una ditta (quale parte conduttrice) preveda di destinare l’immobile all’esclusivo uso di dipendenti e dei loro familiari.
Anche la suddetta Commissione Tributaria ha in sintesi concluso “resta in ogni caso incontrovertibile che la lettera del comma 6 dell’art. 3 del Dlgs. 14.03.2011 n° 23 esclude chiaramente qualsiasi riferimento al conduttore”.
In proposito si ritiene far presente come l’opportunità e modalità di eventuali opposizioni alle suddette pretese dell’Agenzia elle Entrate dovrà essere valutata dal proprio consulente tributario.
La Presidente
(avv. Paola Tamanti)
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