1. AFFITTA CAMERE e LOCAZIONI : diversità:

L’attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, richiede non solo la cessione del godimento di locali ammobiliati e provvisti delle necessarie somministrazioni (luce, acqua ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto dei locali stessi, la fornitura della biancheria da letto e da bagno. In difetto di tali prestazioni, tali cessioni, non possono essere ricondotte nell’ambito dell’attività di affittacamere, né quindi sottratte alla disciplina delle locazioni ad uso abitativo. (Cassazione n° 22665 del 8.11.2010)

  1. CONDOMINIO: casi di nullità delle delibere assembleari

In tema di condominio, l’esecuzione di opere contrastanti con le norme imperative in materia edilizia    di cui al D.P.R.  n° 380/2001, in quanto contrarie all’ordine pubblico, comporta la nullità assoluta delle relative delibere assembleari senza che abbia rilievo neppure l’eventuale successivo condono, potendo ciascun condòmino sia far valere la nullità della delibera, sia, di conseguenza, chiedere ed ottenere la demolizione delle opere illegittimamente eseguite. (Cassaz. Civ. Ord. N° 36373 del 13.12.2022)

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