LOCAZIONI TURISTICHE E BREVI
novità CIN ed altri obblighi previsti dal d.l. 145(2023
La Segreteria Generale della Confedilizia ci segnala che in data di ieri 3 Settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’avviso in funzione della Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del Cin.
Quindi a partire da oggi (4 Settembre) scattano i 60 giorni di tempo per adeguarsi a tutte le disposizioni contenute nell’art. 13-ter del d.l. 145/2023, come espressamente previsto dallo stesso al comma 15: “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del Cin”.
Al seguente link è disponibile il comunicato stampa del Ministero contenente recapiti ai quali chiedere informazioni di carattere generale e assistenza nella procedura telematica di richiesta del Cin: www.ministeroturismo.gov.it/cin-pubblicato-lavviso-di-entrata-in-funzione-della-banca-dati-strutture-ricettive-e-del-portale-telematico-per-lassegnazione-del-codice/.
Per poter accedere alle istruzioni riguardanti l’argomento in oggetto, scaricandole dal Link più sopra indicato, i locatori interessati dovranno essere in possesso dello SPID o della Carta d’Identità Elettronica. I locatori già iscritti al Portale Regionale Motourist in possesso del codice CIR dovranno comunque seguire la procedura per l’ottenimento del Codice CIN. Si fa presente che la richiesta del CIN presuppone che le unità abitative risultino già dotate dei dispositivi di sicurezza impianti previsti dal d.l. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7), come di seguito descritti:
4.1 Quali locazioni devono rispondere ai requisiti di sicurezza previsti nel D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)
Devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023. Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile previsti dal D.L. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad es. fornitura di biancheria, pulizia locali). Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge. Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
4.2 Quali immobili concessi in locazione devono essere dotati degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio?
Devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili, tutte le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ovvero per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023. Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
4.3 Quali caratteristiche devono avere i dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio?
La corretta installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio è definita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. In ogni caso, per buona prassi di sicurezza, tutti gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza devono essere realizzati e manutenuti in efficienza conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. I dispositivi, inoltre, devono essere dotati della funzione di segnalazione dell’allarme idonea ad avvertire celermente gli occupanti del pericolo.
4.4 Quali caratteristiche devono avere gli estintori?
Gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano. Gli estintori devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4). Gli estintori devono essere controllati periodicamente, secondo le istruzioni contenute nella norma tecnica UNI 9994-1 e nel manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell’apparecchiatura.
Dal momento che i suddetti dispositivi dovranno essere adattati alle specifiche caratteristiche sia delle strutture delle unità abitative che al tipo di energia utilizzata, oltreché soggetti a controlli periodici da parte di ditte autorizzate, si ritiene consigliabile ai locatori interessati di avvalersi dell’assistenza di tecnici qualificati.
La Confedilizia di Grosseto ha instaurato per questo un rapporto di collaborazione con il P.I. Francesco Pasquinelli, iscritto all’Albo Periti Industriali di Grosseto al n° 268, il cui recapito potrà essere reso noto a richiesta di ogni interessato.
P.S. Per eventuali possibili dubbi sulla procedura da seguire per l’ottenimento del CIN, gli iscritti a Confedilizia potranno rivolgersi al nostro Delegato per il Turismo Sig. Moreno Giovannelli: e.mail : giovannellimoreno@gmail.com
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