In materia di contratto di locazione a uso abitativo a canone concordato, il diniego di rinnovo alla prima scadenza deve essere specificamente motivato a pena di nullità.

in tala materia, la disciplina per i contratti a canone concordato è  data dal comma 5 dell’art. 2 l. n. 431/1998  che stabilisce che gli stessi “non possono avere durata inferiore ai tre anni”, e che “alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni”, salvo che il locatore provveda ad intimare disdetta motivata ex art.3 della stessa legge.

L’ art.3 indica in modo specifico e tassativo i motivi che legittimano il locatore a negare il rinnovo alla prima scadenza, tra i quali non possono rientrare motivi vaghi o generici, quali i problemi di salute o familiari riferiti da parte attrice al momento della dispetta.

Il  diniego di rinnovo deve essere fondato su almeno uno dei motivi previsti dall’art. 3 l.n.431/1998.

La facoltà di recedere liberamente è riconosciuta, infatti, solo al termine della proroga biennale successiva alla prima scadenza.

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