“Nel decreto legge 125/2020, durante l’esame al Senato per la conversione in legge, è stata inserita una norma, che modificando l’articolo 66, comma 6, delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile, prevede che le assemblee in via telematica si possono tenere con il preventivo consenso della sola maggioranza dei condomini, da esprimersi preferibilmente in forma scritta. Si dovrebbe scardinare così il generale principio della doppia maggioranza che caratterizza la disciplina del condominio. Benché non sia stata prevista dal decreto legge 125/2020, la situazione migliore oggi ipotizzabile è l’assemblea mista, con partecipazione cioè in parte di persona e in parte da remoto. Si tratta comunque di una modalità non priva di criticità. Prima tra tutte il luogo, nel senso che anche il manifestato consenso alla videoassemblea non significa rinuncia del condòmino a partecipare di persona alla riunione, se non formulata espressamente: il che impone all’amministratore, dato che il luogo per svolgere l’assemblea deve essere potenzialmente idoneo a contenere tutti i condòmini, di ricercare un locale con queste caratteristiche, per evitare censure di invalidità delle delibere assunte. È dunque bene che, nel richiedere il consenso all’assemblea mista, si invitino gli aventi diritto a confermare, per ogni singola assemblea, la loro intenzione di partecipare in una forma piuttosto che nell’altra o addirittura di conferire delega a un altro condòmino che presenzierà di persona. Soluzioni che risolveranno il problema di ricerca del luogo: ci si potrà riunire anche presso lo studio dell’amministratore, se almeno capiente a contenere, nel rispetto del distanziamento, i condòmini che hanno optato per la partecipazione in presenza. In ogni caso, il luogo scelto dovrà essere fornito di strumenti tecnologici idonei a consentire ai partecipanti da remoto di esprimere comodamente la propria opinione sugli argomenti posti all’ordine del giorno e, soprattutto, di essere visti e ascoltati dai presenti. Dubbi anche sulla nomina del presidente e del segretario: meglio individuarli tra i partecipanti di persona, per evitare possibili contrasti tra l’uno e l’altro.”
(“Teleassemblea a maggioranza per dare sprint al superbonus”, Il Sole 24 Ore, p. 41, 27/11/ 2020).

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