Facendo seguito alla nostra mail di ieri in merito al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10.2.2026 relativo all’aggiornamento delle specifiche tecniche della comunicazione dei dati riguardanti le spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica su parti comuni, segnaliamo che sul sito dell’Agenzia delle entrate, al link  Intermediari – Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali – Che cos’è – Agenzia delle Entrate, si possono consultare le specifiche tecniche riguardanti i dati delle spese per interventi condominiali sostenute nel 2025, le quali sono rimaste invariate rispetto a quelle pubblicate in bozze nel mese di dicembre.

Inoltre, nella sezione “Risposte alle domande più frequenti” è stata pubblicata la seguente nuova FAQ con la quale l’Agenzia ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla compilazione del nuovo campo “Flag Abitazione principale”:

Domanda

Nella comunicazione delle spese per interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio è stato inserito uno specifico campo in cui indicare se l’unità immobiliare sia stata o meno adibita ad abitazione principale da parte del soggetto a cui è attribuita la spesa. Tale dato deve essere fornito obbligatoriamente dall’amministratore di condominio?

Risposta

La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica è elevata al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l’anno 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Per poter attribuire la detrazione più agevole al condòmino, è stato previsto uno specifico campo nel tracciato, in cui l’amministratore di condominio può indicare, in via sperimentale e facoltativa, se l’unità immobiliare sia stata adibita o meno ad abitazione principale da parte del condòmino, qualora lo stesso condòmino glielo abbia comunicato entro il 31 dicembre dell’anno di sostenimento della spesa. Altrimenti specifica di non disporre di tale dato.

Per il primo anno, ossia per l’anno d’imposta 2025, la comunicazione di tale dato è comunque facoltativa.

Resta fermo che l’effettiva sussistenza del requisito dell’abitazione principale, trattandosi di una condizione soggettiva, sarà verificata in capo al condomino e non nei confronti dell’amministratore di condominio.

Cordiali saluti.

CONFEDILIZIA-Segreteria generale

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