Si segnala che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed è in vigore dal 30 dicembre 2023, il d.l. 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti su superbonus e barriere architettoniche.

Di seguito le norme di interesse.

Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia (art. 1)

Viene previsto che le detrazioni per gli interventi oggetto di superbonus (ex art. 119, d.l. n. 34/2020, come convertito in legge), per le quali sia stata esercitata l’opzione di sconto in fattura o cessione del credito sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non siano oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate, in caso di mancata ultimazione delle opere, “ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche”. Ciò, sempreché non “sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta”. In questo contesto, viene anche disposta la corresponsione di un contributo per i soggetti interessati dalla previsione che precede con un reddito di riferimento (determinato ai sensi dell’art. 119, comma 8-bis.1, d.l. n. 34/2020) inferiore a 15.000 euro che abbiano raggiunto il 60% di avanzamento lavori entro il 31 dicembre 2023 e abbiano sostenuto le spese per gli interventi in discorso dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con apposito decreto, disciplinerà i criteri e le modalità di erogazione di tale contributo, che non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e per il quale – al momento – sono stati stanziati fondi pari a 16.441.000 euro.

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici (art. 2)

Viene stabilito che, a partire dal 30 dicembre 2023, le norme sull’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito siano applicabili solo agli interventi di demolizione e ricostruzione con richiesta di titolo abilitativo antecedente a tale data, così circoscrivendo la deroga in materia prevista dall’art. 2, comma 2, lett. c), secondo periodo, d.l. n. 11/2023 (come convertito in legge). Tale disposizione, infatti, prevedeva che il blocco delle opzioni previsto dallo stesso d.l. n. 11/2023 non operasse, tra l’altro, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del citato d.l. n. 11/2023, risultassero approvati dalle amministrazioni comunali.

Viene previsto, poi, che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per gli interventi oggetto di superbonus avviati successivamente alla data del 30 dicembre, i contribuenti interessati stipulino “entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”. Ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy viene assegnato il compito di stabilire le relative modalità di attuazione.

Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 3)

Viene rivista – a far data dal 30 dicembre 2023 – la disciplina in tema di detrazione fiscale del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter, d.l. 34/2020 (come convertito in legge). In particolare, viene circoscritto l’ambito oggettivo dell’agevolazione in questione limitandola alle “spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025” aventi ad oggetto “esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici”. In quest’ottica, viene anche, per un verso, abrogato il comma 3 del predetto art. 119-ter (che ricomprendeva nel beneficio gli interventi riguardanti l’automazione di specifiche tipologie di impianto: porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche); per altro verso, imposto che il rispetto dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 de 14 giugno 1989, risulti “da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati”.

Sempre ai fini di circoscrivere l’ambito di applicazione del bonus barriere architettoniche, viene infine limitata al 31 dicembre 2023 la deroga – fino a quel momento vigente in materia – al blocco dell’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito. Restano fuori da questa stretta: a) i “condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa”; b) le “persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro” (determinato ai sensi del comma 8-bis.1 del citato art. 119). Tale requisito reddituale non si applica, tuttavia, “se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Escluse restano anche le spese sostenute in relazione agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023: “a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo”.

Cordiali saluti.

CONFEDILIZIA-Segreteria generale

Decreto-legge 29.12.2023, n. 212

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